Art. 7.
(Compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. La concessione e l'erogazione dei contributi previsti dagli articoli 6, 8 e 11 sono delegate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, emana, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi d'acqua preesistenti, dei benefìci idrici attesi, della quantità di acqua primaria risparmiata per unità di capitale investito, nonché, per gli interventi di cui all'articolo 6, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi, dando priorità agli interventi integrati.
      3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, una apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.

 

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      4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro un mese dalla ricezione delle richieste stesse, propone al CIPE, che provvede entro il mese successivo, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi, in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 6, 8 e 11.
      5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 4 sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi entro quattro mesi dalla ripartizione dei fondi stessi. I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non abbiano fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro il mese successivo, sono destinati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio provvedimento, ad ulteriori iniziative inevase da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del citato comma  4.
      6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità sulla base della normativa previgente e non impegnati entro il termine di quattro mesi di cui al medesimo comma  5.
      7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche dell'IRSA ai sensi dell'articolo 13, comma 3, provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio idrico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno informazione immediata
 

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al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la finalità di cui alla presente legge, con le modalità di cui al comma 4.